Proroga agevolazioni tariffarie post-sisma
L’ARERA ha introdotto, nella delibera ARERA 429/2020/R/com, e 111/2021/R/com la proroga delle agevolazioni post-sisma. Le novità importanti per le popolazioni terremotate sono essenzialmente tre:
- le agevolazioni tariffarie automatiche sulle bollette dell’energia elettrica e del gas naturale previste per gli aventi diritto (cioè i siti fornitura nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189/16) sono prorogate fino al 31 dicembre 2020;
- le agevolazioni tariffarie sulle bollette dell’energia elettrica e del gas naturale limitatamente alle utenze SAE, a quelle in Zona Rossa e quelle che hanno presentato dichiarazione inagibilità, sono prorogate al 31 dicembre 2021;
- è prorogato al 30 giugno 2021 il termine ultimo per richiedere le agevolazioni qualora si sia intestatari di una fornitura in un immobile reso inagibile dagli eventi sismici.
Cosa prevede la normativa?
Di seguito offriamo un breve riepilogo, non esaustivo, di quanto prevede la normativa di riferimento (Delibera n. 252/17 e s.m.i., consultabile sul sito internet dell’ARERA).
- Hanno diritto alla proroga delle agevolazioni post-sisma 31 dicembre 2020 le forniture situate nel “cratere sismico” (cioè nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189/16) che risultavano attive, e intestate al cliente finale, alla data del sisma.
Le agevolazioni sono automatiche: al cliente finale non è richiesta nessuna azione e non deve presentare nessuna dichiarazione. Il venditore, previa verifica sui dati resi disponibili dal distributore, riconoscerà le agevolazioni in bolletta entro il 31 dicembre 2021; - Fanno eccezione le forniture ubicate nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto. Tali forniture possono beneficiare delle agevolazioni soltanto qualora:
- l’immobile in cui sono ubicate tali forniture sia divenuto inagibile a causa del sisma
- sia stata trasmessa al venditore, entro il 30 giugno 2021, la richiesta di agevolazione e la relativa documentazione
- Le forniture attivate dopo la data dell’evento sismico a seguito di voltura (cioè per cambio intestazione con variazione del codice fiscale o della partita IVA) non hanno diritto alle agevolazioni. Fanno eccezione i casi di voltura mortis causa, in quanto l’erede mantiene il diritto alle agevolazioni, e i casi di “portabilità” come indicato alla lettera E);
- Le forniture attivate dopo la data dell’evento sismico a seguito di subentro/riattivazione di un contatore disalimentato, oppure a seguito di un nuovo allaccio, non hanno diritto alle agevolazioni. Fanno eccezione i casi di “portabilità” come indicato alla lettera E);
- Come eccezione alle lettere C) e D), nel caso in cui la voltura/subentro/riattivazione/nuovo allaccio sia dovuto a trasferimento da un immobile inagibile, il cliente finale può richiedere, per la nuova fornitura, la “portabilità” delle agevolazioni già riconosciute per l’immobile inagibile. A tal fine, il cliente deve presentare una specifica dichiarazione al venditore entro il 30 giugno 2021.
Cosa devi fare?
Se la tua fornitura rientra nelle casistiche B) ed E) l’ottenimento delle agevolazioni non è automatico. Entro il 30 aprile 2021, dovrai trasmettere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e uffici INPS territorialmente competenti, la comunicazione attestante l’inagibilità. Entro e non oltre il 30 giugno 2021, dovrai presentare specifica dichiarazione a Fintel gas e luce.
La documentazione sarà trasmessa al distributore. Quest’ultimo vaglierà tutte le dichiarazioni e fornirà gli esiti per il riconoscimento delle agevolazioni.
Nel caso in cui tu abbia già provveduto alla trasmissione della richiesta con esito positivo da parte del distributore, non occorre fare altro. Il venditore provvederà all’emissione del conguaglio entro il 31 dicembre 2021. Altrimenti, contatta il nostro Servizio Clienti al Numero Verde 800 979 215 per la documentazione.
Ricordiamo infine che i venditori, per applicare le agevolazioni tariffarie ai clienti finali, devono fare riferimento agli elenchi ufficiali che i distributori mettono a loro disposizione. Il termine per l’emissione della fattura di conguaglio ai clienti colpiti dal sisma è il 31 dicembre 2021.
Compila gli allegati
Dichiarazione di inagibilità dell’immobile