Proroga agevolazioni tariffarie post sisma 2016
L’ARERA ha introdotto, nella delibera ARERA 429/2020/R/com, la proroga delle agevolazioni post-sisma. Le novità importanti per le popolazioni terremotate sono essenzialmente due:
- le agevolazioni tariffarie sulle bollette dell’energia elettrica e del gas naturale previste per gli aventi diritto sono prorogate fino al 31 dicembre 2020;
- è prorogato al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per richiedere le agevolazioni qualora si sia intestatari di una fornitura in un immobile reso inagibile dagli eventi sismici.
Cosa prevede la normativa?
Di seguito offriamo un breve riepilogo, non esaustivo, di quanto prevede la normativa di riferimento (Delibera n. 252/17 e s.m.i., consultabile sul sito internet dell’ARERA).
- Hanno diritto alla proroga delle agevolazioni post-sisma le forniture situate nel “cratere sismico” (cioè nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189/16) che risultavano attive, e intestate al cliente finale, alla data del sisma. Hanno diritto alle agevolazioni anche le SAE (Soluzioni Abitative di Emergenza).
Le agevolazioni sono automatiche: al cliente finale non è richiesta nessuna azione e non deve presentare nessuna dichiarazione. Il venditore, previa verifica sui dati resi disponibili dal distributore, riconoscerà le agevolazioni in bolletta entro il 30 giugno 2021 - Fanno eccezione le forniture ubicate nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto. Tali forniture possono beneficiare delle agevolazioni soltanto qualora:
- l’immobile in cui sono ubicate tali forniture sia divenuto inagibile a causa del sisma;
- sia stata trasmessa al venditore, entro il 31 dicembre 2020, la richiesta di agevolazione e la relativa documentazione.
- Le forniture attivate dopo la data dell’evento sismico a seguito di voltura (cioè per cambio intestazione con variazione del codice fiscale o della partita IVA) non hanno diritto alle agevolazioni. Fanno eccezione i casi di voltura mortis causa, in quanto l’erede mantiene il diritto alle agevolazioni, e i casi di “portabilità” come indicato alla lettera E)
- Le forniture attivate dopo la data dell’evento sismico a seguito subentro/riattivazione di un contatore disalimentato oppure a seguito di un nuovo allaccio non hanno diritto alle agevolazioni. Fanno eccezione i casi di “portabilità” come indicato alla lettera E)
- Come eccezione alle lettere C) e D), nel caso in cui la voltura/subentro/riattivazione/nuovo allaccio sia dovuto a trasferimento da un immobile inagibile, il cliente finale può richiedere, per la nuova fornitura, la “portabilità” delle agevolazioni già riconosciute per l’immobile inagibile. A tal fine, il cliente deve presentare una specifica dichiarazione al venditore entro il 31 dicembre 2020
Cosa devi fare?
Se la tua fornitura rientra nelle casistiche B) ed E) l’ottenimento delle agevolazioni non è automatico. Dovrai, pertanto, presentare specifica dichiarazione a Fintel gas e luce entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
La documentazione sarà trasmessa al distributore. Quest’ultimo vaglierà tutte le dichiarazioni e fornirà gli esiti per il riconoscimento delle agevolazioni.
Nel caso in cui tu abbia già provveduto alla trasmissione della richiesta con esito positivo da parte del distributore, non occorre fare altro. Il venditore provvederà all’emissione del conguaglio entro il 30 giugno 2021. Altrimenti, contatta il nostro Servizio Clienti al Numero Verde 800 979 215 per la documentazione.
Ricordiamo infine che i venditori, per applicare le agevolazioni tariffarie ai clienti finali, devono fare riferimento agli elenchi ufficiali che i distributori mettono a loro disposizione. Il termine per l’emissione della fattura di conguaglio ai clienti colpiti dal sisma è il 30 giugno 2021.
Compila gli allegati
Dichiarazione di inagibilità dell’immobile
Autocertificazione della residenza