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Stop bollette - alcuni chiarimenti
Stop bollette: cosa c’è di vero e di falso sulla sospensione

A seguito dell’emergenza da coronavirus, sul tema delle bollette di luce e gas si sono rincorsi una serie di annunci su possibili stop al pagamento delle fatture per tutto il territorio nazionale. Fintel, per aiutare i propri clienti, ha deciso di mettere in fila le poche certezze e di sgombrare il campo dalle tante voci non confermate.

1 – Le bollette saranno sospese su tutto il territorio nazionale?

NO. La ventilata sospensione delle bollette per tutto il territorio nazionale non è entrata nel provvedimento con le nuove misure per contrastare gli effetti economici dell’epidemia da coronavirus, il cosiddetto “decreto cura Italia” appena approvato dal governo. Al momento, dunque, non c’è alcuno stop generalizzato per tutto il territorio nazionale come pure si era paventato nei giorni scorsi.

2 – Lo stop dei pagamenti scatta per alcune categorie?

SI. Il decreto legge n.9, approvato venerdì 28 febbraio dal Consiglio dei ministri, fissava, la sospensione delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti per i soli Comuni che per primi sono stati colpiti dal contagio, l’originaria “zona rossa”. Le amministrazioni interessate dalla sospensione sono:

  • Lombardia nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini
  • Veneto nel Comune di Vo’
3 – Lo stop per questi 11 Comuni vale per tutto il 2020?

NO. Il decreto prevede una sospensione PER LE ZONE INDICATE SOLO fino al 3o aprile. Sarà l’ARERA a dare attuazione al provvedimento e fissare con suoi provvedimenti la sospensione temporanea fino alla fine di aprile dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere. La stessa Autorità dovrà disciplinare le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento sospesi.

4 – Anche il canone Rai è sospeso insieme alle bollette elettriche?

SI. Lo stesso articolo 4 del decreto legge n.9 stabilisce che il pagamento del canone Rai per gli undici Comuni interessati dallo stop temporaneo delle bollette, avverrà senza sanzioni e interessi in un’unica rata con la prima bolletta utile dell’energia elettrica pagata subito dopo la fine della sospensione.

5 – L’Autorità per l’energia ha bloccato i distacchi per morosità?

SI. L’Arera ha deciso di rinviare dal 10 marzo al 3 aprile le procedure di distacco per i clienti morosi.

6 – Sono stati ridotti gli oneri di sistema che paghiamo sulle bollette?

NO. Va detto che, tra le ipotesi valutate dal governo in queste ore, c’è stata anche una riflessione sulla possibilità di rimodulare gli oneri di sistema, vale a dire tutte quelle voci presenti nella bolletta energetica che servono a coprire i costi relativi alle attività di interesse generale per il sistema elettrico e per quello gas. Al momento, però, non sono state assunte decisioni in tal senso e il governo non ha inserito nel Dl “cura Italia” alcun intervento sugli oneri di sistema né un taglio generalizzato delle bollette come pure qualcuno aveva paventato.

Per qualsiasi dubbio i nostri Uffici sono a vostra disposizione.

Numero Verde

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Esenzione Canone RAI
Esenzione Canone Rai – Anno 2020

I contribuenti che non possiedono un televisore, entro il 31 gennaio 2020 devono presentare richiesta di esenzione dal Canone RAI in bolletta.
L’Agenzia delle Entrate, a cui andrà trasmessa la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, consiglia di effettuare tale pratica entro il 20 dicembre 2019. Si eviterà così il rischio di addebito della prima rata del Canone RAI.

Come funziona

La dichiarazione va presentata tutti gli anni e l’adempimento vale anche per chi ha già comunicato l’esenzione negli anni scorsi. Tutti coloro che non vogliono pagare il Canone RAI, benché abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva l’anno precedente, devono ripresentarla.

Se la scadenza non viene rispettata sarà obbligatorio pagare il canone (anche se effettivamente non si possiede il televisore) almeno per l’intero primo semestre. Sarà possibile presentare una dichiarazione per evitare il pagamento del secondo semestre (entro il 30 giugno). Qualora non venga rispettato anche questo appuntamento, si pagherà il Canone RAI per l’intero anno.

Il Canone RAI costa 90 euro. L’importo viene distribuito in dieci rate da 9 euro sulle bollette dell’energia elettrica da gennaio ad ottobre.

Come presentare la domanda

La dichiarazione sostitutiva va presentata compilando l’apposito modello e inviandolo:

  • telematicamente, attraverso l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline);
  • tramite PEC (posta elettronica certificata) firmata digitalmente all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it;
  • in forma cartacea tramite plico raccomandato senza busta – unitamente a una copia del documento d’identità – all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Come anticipato, l’esenzione avrà validità annuale.

Consigli

Per comunicare l’esenzione dal Canone RAI è necessario compilare il quadro A del modello, dichiarando che non è presente nessun televisore, nemmeno di proprietà di un altro componente della famiglia anagrafica, in nessuna delle abitazioni per le quali il contribuente è titolare di utenza elettrica.

Il quadro B della dichiarazione serve invece a comunicare che il canone tv viene già pagato da un altro membro della famiglia, presso un’altra utenza. In questo caso, non è necessario compilare la dichiarazione tutti gli anni. L’addebito non verrà effettuato.

Dove trovare il modulo

Il modulo è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata a Modelli e istruzioni – Canone TV e da quello della RAI dedicato alle informazioni sul Canone.

È inoltre possibile rivolgersi al numero verde predisposto dalla Rai, 800 938 362 (TV ad uso privato) o prendere un appuntamento telefonico tramite il sito www.prontolarai.it

Per qualsiasi dubbio i nostri Uffici sono a vostra disposizione.

Numero Verde

Esenzione Canone RAI
Richiesta esenzione Canone Rai – Anno 2017

I contribuenti che non possiedono un televisore, entro il 31 gennaio 2017 devono presentare richiesta di esenzione dal Canone RAI in bolletta. Il consiglio dell’Agenzia delle Entrate è di anticipare i tempi per evitare l’addebito di una rata in gennaio. Consiglia quindi di presentare la dichiarazione di non detenzione entro fine dicembre, in modo da essere sicuri che a fine gennaio non arrivi un addebito, determinato da una comunicazione non ancora recepita, evitando così di dover presentare richiesta di rimborso.
La dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo vale un anno, quindi devono ripresentarlo anche coloro che hanno già effettuato l’analogo adempimento nel 2016. Il consiglio del fisco è di presentare la dichiarazione che evita il pagamento del Canone RAI entro fine dicembre in forma telematica; oppure entro il 20 dicembre nel caso in cui si scelga la modalità cartacea.

Dove trovare il modulo

Il modulo è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata a Modelli e istruzioni – Canone TV e da quello della RAI dedicato alle informazioni sul Canone.

È inoltre possibile rivolgersi al numero verde predisposto dalla Rai, 800 938 362 (TV ad uso privato) o prendere un appuntamento telefonico tramite il sito www.prontolarai.it

Leggi il provvedimento

fintel news summer
Canone Rai: Modalità di reclamo e rimborso

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato con provvedimento del 02 agosto 2016 le modalità di presentazione dell’istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto, e approvazione del relativo modello. Articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale SG n. 129 del 4 giugno 2016. Di seguito tutti i recapiti utili per informazioni e/o reclami.

Leggi il provvedimento

CANONE TV

Per le problematiche riguardanti il Canone Rai consultare il sito www.canone.rai.it e/o il sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata Canone Tv – Informazioni generali

È inoltre possibile rivolgersi al numero verde predisposto dalla Rai, 800938362 (TV ad uso privato) o prendere un appuntamento telefonico tramite il sito www.prontolarai.it

Regole di determinazione del Canone Rai in bolletta
Regole di determinazione del Canone Rai in bolletta e casistiche

L’Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare numero 29 del 21 giugno, relativa al pagamento del Canone Rai, sulle forniture di luce residenziali allacciate nel 2016, valide anche per subentri e volture, spiegando quanto bisognerà pagare a seconda del mese di attivazione dell’utenza elettrica nel 2016.

Chi ha un’utenza già attiva il primo gennaio verserà – come previsto – 10 rate di canone Rai per un esborso totale di 100 euro. Chi invece attiva l’utenza nei mesi successivi verserà delle rate mensili via via più alte, sempre superiori ai 10 euro, per effetto di una nuova tassa di concessione governativa fissa di 4,13 euro.

Per nuova utenza, si intende quella che nasce da una voltura, da un subentro; oppure la nuova utenza in senso classico mai allacciata alla corrente.

REGOLE DI DETERMINAZIONE E CASISTICHE

CASO 1. Per chi ha un’utenza residenziale già attiva il primo gennaio 2016 e ancora attiva il primo luglio 2017. Questa persona pagherà 70 euro nella bolletta di luglio mentre le due ultime bollette dell’anno conterranno gli ultimi 30 euro da versare. Si arriverà così ai 100 euro complessivi dell’abbonamento tv.

CASO 2. Per chi ha attivato una nuova utenza residenziale dopo il primo gennaio ed entro il 30 settembre 2016.

Queste le somme che bisogna pagare a seconda del mese di attivazione.

  • attivazione a gennaio: 10 rate da 10 euro (per un totale di 100 euro)
  • attivazione a febbraio: 9 rate da 10,42 euro (per un totale di 93,80 euro)
  • attivazione a marzo: 8 rate da 10,71 euro (per un totale di 85,65 euro)
  • attivazione ad aprile: 7 rate da 11,07 euro (per un totale di 77,50 euro)
  • attivazione a maggio: 6 rate da 11,56 euro (per un totale di 69,35 euro)
  • attivazione a giugno: 5 rate da 12,24 euro (per un totale di 61,19 euro)
  • attivazione a luglio: 4 rate da 13,26 euro (per un totale di 53,04 euro)
  • attivazione ad agosto: 3 rate da 14,96 euro (per un totale di 44,89 euro)
  • attivazione a settembre: 2 rate da 18,37 (per un totale di 36,73 euro)
  • attivazione ad ottobre: una rata da 28,59 euro (da pagare nel 2017 in un’unica soluzione)
  • attivazione a novembre: una rata da 20,44 euro (da pagare nel 2017 in un’unica soluzione)
  • attivazione a dicembre: una rata da 12,28 euro (da pagare nel 2017 in un’unica soluzione)

CASO 3. Per chi ha attivato un’utenza residenziale a partire dal primo ottobre 2016. Si applica il canone a partire dalla rata del mese di attivazione (28,59 euro da pagare nel 2017 in un’unica soluzione)

CASO 4. Per chi ha una utenza residenziale attiva dal primo gennaio 2016, disattivata prima del primo luglio. Non si addebita il canone. Le rate mancanti sono segnalate all’Agenzia delle Entrate.

CASO 5. Per chi ha una utenza residenziale dal 1/1/2016 (disattivata prima dell’1/07/2016) e una nuova fornitura residenziale (attivata dopo il 1/07/2016 ed entro il 30/09/2016). Paga l’intero canone Rai del 2016 sulla nuova fornitura residente. Il pagamento nelle rate emesse entro il 30/10/2016.

CASO 6. Per chi ha una utenza residenziale attiva dal 1/1/2016 (disattivata prima dell’1/07/2016) e una nuova fornitura residenziale (attivata dopo il 30/09/2016). Paga il canone partendo dalla rata del mese di attivazione. Il pagamento avviene nel primo mese del 2017. Le rate mancanti sono segnalate all’Agenzia delle Entrate.

CASO 7. Per chi ha una utenza residenziale attiva dal 1/1/2016 (disattivata dopo l’1/07/2016) e una nuova utenza residenziale (attivata entro il 30/09/2016). Si applica il canone per l’intero anno 2016: sulla fornitura attiva il 01/07/2016 si applicano le rate di canone maturate dal mese di attivazione e poi le rate successive fino al mese di disattivazione. Sulla nuova fornitura si applicano le rate mancanti nel primo mese disponibile, poi si prosegue con le normali rate.

CASO 8. Per chi ha con una utenza residenziale attiva dall’1/1/2016 (disattivata dopo l’1/07/2016) e una nuova fornitura residenziale (attivata dopo il 30/09/2016). Si applica il canone per l’intero anno 2016. Sulla fornitura attiva il 01/07/2016 si applicano le rate di canone maturate dal mese di attivazione e poi le rate successive fino al mese di disattivazione. Sulla nuova fornitura, se ancora attiva a gennaio 2017, si applicano i ratei mancanti. Se a gennaio 2017 non c’è nessuna fornitura residente attiva, le rate mancanti sono segnalate all’Agenzia delle Entrate.

CASO 9. Per chi ha un’utenza residenziale attiva al 1/1/2016, e il 15/6/2016 cambia da residente a non residente. Il canone non è addebitato in quanto al 1/7/2016 la fornitura non è residente. La posizione è segnalata all’Agenzia delle Entrate.

Per maggiori informazioni: www.agenziaentrate.gov.it