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Esenzione Canone RAI
Canone RAI – Scadenza esenzione semestrale

Si avvicina la scadenza del 30 giugno per l’esenzione semestrale canone RAI 2019 motivato da mancato possesso dell’apparecchio televisivo.
La scadenza per l’esenzione annuale era il 31 gennaio. Chi è arrivato tardi si è visto addebitare sulla bolletta elettrica le prime rate da Euro 9 ciascuna.

I Clienti che avessero mancato la scadenza annuale, infatti, possono ancora ottenere il riconoscimento del diritto all’esenzione per il secondo semestre. Eviterebbe, quindi, la restante quota dovuta. Il totale pagato risulterà di Euro 45.

Come funziona

I contribuenti che non possiedono un televisore, devono presentare entro il 31 gennaio 2019 la richiesta di esenzione dal Canone RAI in bolletta.
L’adempimento va quindi effettuato anche da parte di coloro che hanno già chiesto l’esenzione per non possesso dell’apparecchio televisivo nell’anno precedente. La richiesta va rinnovata tutti gli anni, altrimenti – pur non avendo l’apparecchio televisivo – bisogna pagare il canone.

Chi invia la domanda di esenzione entro il 30 giugno, avrà diritto all’esenzione solo per il secondo semestre.

Attenzione: l’obbligo di presentare la dichiarazione di esenzione tutti gli anni riguarda solo il caso di chi non possiede il televisore. Se invece l’esenzione è determinata dal fatto che il canone RAI viene già pagato su un’altra utenza. Coloro che hanno già presentato il modulo lo scorso anno non devono ripresentarlo.

Dove trovare il modulo

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato dal titolare di utenza elettrica residenziale o dal suo erede. È scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata a Modelli e istruzioni – Canone TV e da quello della RAI dedicato alle informazioni sul Canone.

È inoltre possibile rivolgersi al numero verde predisposto dalla Rai, 800 938 362 (TV ad uso privato) . In alternativa, prendere un appuntamento telefonico tramite il sito www.prontolarai.it

Per qualsiasi dubbio i nostri Uffici sono a vostra disposizione.

Numero Verde

Esenzione Canone RAI
Richiesta esenzione Canone Rai – Anno 2017

I contribuenti che non possiedono un televisore, entro il 31 gennaio 2017 devono presentare richiesta di esenzione dal Canone RAI in bolletta. Il consiglio dell’Agenzia delle Entrate è di anticipare i tempi per evitare l’addebito di una rata in gennaio. Consiglia quindi di presentare la dichiarazione di non detenzione entro fine dicembre, in modo da essere sicuri che a fine gennaio non arrivi un addebito, determinato da una comunicazione non ancora recepita, evitando così di dover presentare richiesta di rimborso.
La dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo vale un anno, quindi devono ripresentarlo anche coloro che hanno già effettuato l’analogo adempimento nel 2016. Il consiglio del fisco è di presentare la dichiarazione che evita il pagamento del Canone RAI entro fine dicembre in forma telematica; oppure entro il 20 dicembre nel caso in cui si scelga la modalità cartacea.

Dove trovare il modulo

Il modulo è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata a Modelli e istruzioni – Canone TV e da quello della RAI dedicato alle informazioni sul Canone.

È inoltre possibile rivolgersi al numero verde predisposto dalla Rai, 800 938 362 (TV ad uso privato) o prendere un appuntamento telefonico tramite il sito www.prontolarai.it

Leggi il provvedimento

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Canone Rai: Modalità di reclamo e rimborso

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato con provvedimento del 02 agosto 2016 le modalità di presentazione dell’istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto, e approvazione del relativo modello. Articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale SG n. 129 del 4 giugno 2016. Di seguito tutti i recapiti utili per informazioni e/o reclami.

Leggi il provvedimento

CANONE TV

Per le problematiche riguardanti il Canone Rai consultare il sito www.canone.rai.it e/o il sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata Canone Tv – Informazioni generali

È inoltre possibile rivolgersi al numero verde predisposto dalla Rai, 800938362 (TV ad uso privato) o prendere un appuntamento telefonico tramite il sito www.prontolarai.it

Regole di determinazione del Canone Rai in bolletta
Regole di determinazione del Canone Rai in bolletta e casistiche

L’Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare numero 29 del 21 giugno, relativa al pagamento del Canone Rai, sulle forniture di luce residenziali allacciate nel 2016, valide anche per subentri e volture, spiegando quanto bisognerà pagare a seconda del mese di attivazione dell’utenza elettrica nel 2016.

Chi ha un’utenza già attiva il primo gennaio verserà – come previsto – 10 rate di canone Rai per un esborso totale di 100 euro. Chi invece attiva l’utenza nei mesi successivi verserà delle rate mensili via via più alte, sempre superiori ai 10 euro, per effetto di una nuova tassa di concessione governativa fissa di 4,13 euro.

Per nuova utenza, si intende quella che nasce da una voltura, da un subentro; oppure la nuova utenza in senso classico mai allacciata alla corrente.

REGOLE DI DETERMINAZIONE E CASISTICHE

CASO 1. Per chi ha un’utenza residenziale già attiva il primo gennaio 2016 e ancora attiva il primo luglio 2017. Questa persona pagherà 70 euro nella bolletta di luglio mentre le due ultime bollette dell’anno conterranno gli ultimi 30 euro da versare. Si arriverà così ai 100 euro complessivi dell’abbonamento tv.

CASO 2. Per chi ha attivato una nuova utenza residenziale dopo il primo gennaio ed entro il 30 settembre 2016.

Queste le somme che bisogna pagare a seconda del mese di attivazione.

  • attivazione a gennaio: 10 rate da 10 euro (per un totale di 100 euro)
  • attivazione a febbraio: 9 rate da 10,42 euro (per un totale di 93,80 euro)
  • attivazione a marzo: 8 rate da 10,71 euro (per un totale di 85,65 euro)
  • attivazione ad aprile: 7 rate da 11,07 euro (per un totale di 77,50 euro)
  • attivazione a maggio: 6 rate da 11,56 euro (per un totale di 69,35 euro)
  • attivazione a giugno: 5 rate da 12,24 euro (per un totale di 61,19 euro)
  • attivazione a luglio: 4 rate da 13,26 euro (per un totale di 53,04 euro)
  • attivazione ad agosto: 3 rate da 14,96 euro (per un totale di 44,89 euro)
  • attivazione a settembre: 2 rate da 18,37 (per un totale di 36,73 euro)
  • attivazione ad ottobre: una rata da 28,59 euro (da pagare nel 2017 in un’unica soluzione)
  • attivazione a novembre: una rata da 20,44 euro (da pagare nel 2017 in un’unica soluzione)
  • attivazione a dicembre: una rata da 12,28 euro (da pagare nel 2017 in un’unica soluzione)

CASO 3. Per chi ha attivato un’utenza residenziale a partire dal primo ottobre 2016. Si applica il canone a partire dalla rata del mese di attivazione (28,59 euro da pagare nel 2017 in un’unica soluzione)

CASO 4. Per chi ha una utenza residenziale attiva dal primo gennaio 2016, disattivata prima del primo luglio. Non si addebita il canone. Le rate mancanti sono segnalate all’Agenzia delle Entrate.

CASO 5. Per chi ha una utenza residenziale dal 1/1/2016 (disattivata prima dell’1/07/2016) e una nuova fornitura residenziale (attivata dopo il 1/07/2016 ed entro il 30/09/2016). Paga l’intero canone Rai del 2016 sulla nuova fornitura residente. Il pagamento nelle rate emesse entro il 30/10/2016.

CASO 6. Per chi ha una utenza residenziale attiva dal 1/1/2016 (disattivata prima dell’1/07/2016) e una nuova fornitura residenziale (attivata dopo il 30/09/2016). Paga il canone partendo dalla rata del mese di attivazione. Il pagamento avviene nel primo mese del 2017. Le rate mancanti sono segnalate all’Agenzia delle Entrate.

CASO 7. Per chi ha una utenza residenziale attiva dal 1/1/2016 (disattivata dopo l’1/07/2016) e una nuova utenza residenziale (attivata entro il 30/09/2016). Si applica il canone per l’intero anno 2016: sulla fornitura attiva il 01/07/2016 si applicano le rate di canone maturate dal mese di attivazione e poi le rate successive fino al mese di disattivazione. Sulla nuova fornitura si applicano le rate mancanti nel primo mese disponibile, poi si prosegue con le normali rate.

CASO 8. Per chi ha con una utenza residenziale attiva dall’1/1/2016 (disattivata dopo l’1/07/2016) e una nuova fornitura residenziale (attivata dopo il 30/09/2016). Si applica il canone per l’intero anno 2016. Sulla fornitura attiva il 01/07/2016 si applicano le rate di canone maturate dal mese di attivazione e poi le rate successive fino al mese di disattivazione. Sulla nuova fornitura, se ancora attiva a gennaio 2017, si applicano i ratei mancanti. Se a gennaio 2017 non c’è nessuna fornitura residente attiva, le rate mancanti sono segnalate all’Agenzia delle Entrate.

CASO 9. Per chi ha un’utenza residenziale attiva al 1/1/2016, e il 15/6/2016 cambia da residente a non residente. Il canone non è addebitato in quanto al 1/7/2016 la fornitura non è residente. La posizione è segnalata all’Agenzia delle Entrate.

Per maggiori informazioni: www.agenziaentrate.gov.it